3.7. RECUPERI.
Si propongono alcuni elementi
di discussione su una tematica complessa ed in evoluzione
Attualmente siamo in piena
evoluzione legislativa per quello che riguarda l’ordinamento scolastico del
paese , non tanto per la secondaria di secondo grado , per la quale l’impatto
duro è rinviato al 2007/08 , ma alla secondaria di primo grado per la quale la
riforma è già in atto, almeno per le
prime due classi. Gli studenti che
arriveranno alle scuole “superiori” saranno
per formazione scolastica uguali o diversi? Per il prossimo anno arriveranno studenti uguali, sfornati in base
alla legge 517/1977. Legge che fra l’altro ha abolito la pagella, introducendo la scheda
di valutazione, gli esami di riparazione in tutto il ciclo della scuola
dell’obbligo. Ha trasformato l’esame in un colloquio pluridisciplinare.
L'effetto della legge
517/1977 si fece sentire -per quanto a
distanza di tempo- anche nella secondaria superiore: con il decreto d'Onofrio
dell'ottobre 1994, infatti, gli esami di riparazione vengono aboliti anche nel
ciclo scolastico successivo all'adempimento dell'obbligo e sostituiti con i corsi
di recupero.
Nel 1997 però un correttivo non da poco, dettato da una semplice ordinanza
ministeriale (la 266) introduce nelle superiori l'istituto del debito/credito
formativo, che sostituisce o integra l'istituto del recupero. In virtù di esso
l'allievo che abbia maturato una insufficienza non grave in una o più discipline (cioè una insufficienza che non
comporti una carenza nella preparazione complessiva) e che quindi sia giudicato
in grado di recuperare l'handicap, accende con la scuola un debito che è tenuto
a saldare l'anno successivo. A certificare l'avvenuto saldo non saranno solo le
prove scritte e orali, domestiche o di classe (che accertino il raggiungimento
degli obiettivi programmati per ciascuna disciplina) ma altresì la frequenza
assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola: elementi che per la
prima volta vengono riconosciuti come validi al fine della valutazione del profitto.
Si riportano alcune parti di articoli , stralciati , dalla legge 352 del 1995, recante “Disposizioni concernenti
l’abolizione degli esami di riparazione ed attivazione dei relativi interventi
di sostegno e di recupero” poi inseriti organicamente nel Testo Unico – alla
cui numerazione si fa riferimento
«Art. 193-bis (Interventi didattici ed educativi)
1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle
rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l’autonoma
programmazione d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello
di apprendimento sia giudicato, nel corso dell’anno scolastico, non sufficiente
in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio
dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze,
deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di
approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di
indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al ( seguente ) comma 3 .
2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono
stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate
dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto,
secondo le rispettive competenze. Il
collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull’efficacia dei suddetti
interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai
docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il
collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione
degli studenti in sede di scrutinio finale.
3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non
avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi
e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione
finale il consiglio di classe delibera l’obbligo di frequentare, nella fase
iniziale delle lezioni, le attività per
essi previste nella programmazione di classe, …………………………….
4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un
piano di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi,
accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei
finanziamenti…………………………..
5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici
ed educativi integrativi, sono svolte dai
docenti degli istituti. I criteri e le modalità per la retribuzione delle
prestazioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
6. …………………….
Art. 193-ter (Calendario scolastico e tempi dell’attività didattica)
1. Gli interventi di cui all’articolo 193-bis, comma 1, salvo quelli
destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto l’anno
scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità
temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario
scolastico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi competenti delle
istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella
settimanale, a condizione che ciascun docente assolva ai propri obblighi di
servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto
per ciascuna disciplina. ……………
3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all’articolo
193-bis, comma 1, primo periodo, e comma 3,
può essere prevista un’articolazione diversa da quella per classe, in
considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle
disponibilità di bilancio».
2……………..
3. I Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri presentano, al
termine del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una
relazione al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli
interventi previsti dal presente articolo.
……………………………………………………………………………………………………………
Sono passati ormai 10 anni
dall’abolizione degli esami di riparazione ,sostituiti dalla certificazione
dei debiti e dalla istituzione dei corsi
di recupero, ma sembra che la situazione sia ben lontana
dall’aver conseguito una valida soluzione, e che codesta sia didatticamente e
moralmente accettabile; si naviga a
vista cercando di non affogare, di fare
meno danni possibili, nella consapevolezza di assolvere un obbligo di legge ,
ma anche nella convinzione condivisa
della inadeguatezza di ciò che si sta facendo.
Nel nostro istituto
,permangono alti i livelli di debiti accertati
, alte le percentuali complessive di
insuccesso, addensando le situazioni
debitorie nelle materie più strutturate, in pratica più difficili da
recuperare. Anche i monitoraggi
effettuati ci dicono che la situazione
sembra non risolta , anzi stabile
su livelli elevati di insoddisfazione. Superato
il momento contingente ,che è quello di far partire comunque delle attività di
recupero dei debiti contratti a giugno , è necessario riaprire un dibattito in
sede di collegio dei docenti che definisca i criteri , come richiesto per legge, le
modalità di intervento, i tempi e calendari, i limiti di accettabilità dei
debiti per la promozione all’anno successivo.
Nelle cose di scuola non ci si può accontentare delle approvazioni
formali, che di per sé non danno garanzie di merito : fra la scuola “Media
“ e la scuola “superiore” c’è una diversità. lì Nelle scuole medie gli
esami furono aboliti senza alcuna modifica di struttura, tutto continuò come se
tali esami non ci fossero mai stati, nella scuola superiore si introduce il
recupero, senza prevedere una modificazione della struttura e articolazione
temporale dell’anno scolastico, lasciando
il problema del debito registrato,( che coinvolge parte notevole del
corpo studentesco), alla diversa personalità dei docenti sempre più
insoddisfatti e talora del tutto indisponibili - anche con solide motivazioni - a organizzare
tali attività di recupero nella convinzione che esse non servano a niente..
Alcune proposte………….
1)
Affiancare la
funzione strumentale con alcuni docenti , pochi ma motivati, con i quali
affrontare l’argomento, e pensare a delle soluzioni ancorché impopolari,
preparare un bozza di lavoro per il collegio dei docenti che dovrà esprimersi
su tutto quanto è oggetto di
definizione e in precedenza
detto. Le indicazioni dovrebbero entrare a buon titolo nel POF dell’istituto.
2)
Coinvolgere a 360
gradi i consigli di classe nel debito formativo/recupero, il coordinatore di
classe dovrebbe gestire i rapporti con gli studenti, le famiglie nel consiglio
di classe e proporre interventi di recupero.
3)
Usare l’opzione
del debito solo in pochi casi conclamati,
altrimenti procedere alla promozione o
non promozione. Comunque assegnare il minor numero possibile di debiti,
in ogni caso mai più di quattro
4)
Nel caso del
debito , l’insegnante che assegna il debito definisce in sede di scrutinio finale l’argomento o il programma del recupero che
possono essere anche diversificati tra gruppi di studenti o anche tra singoli
studenti della stessa classe, svolgerà le prove del debito di settembre ed è
disponibile per lo svolgimento dei relativi corsi di recupero
5)
Lasciare massima
libertà al docente nella definizione della tipologia degli interventi di recupero, ma dargli degli strumenti veloci e
uguali per tutte le classi per la certificazione. Oltre al corso di recupero
tradizionale , si può pensare per alcune discipline alla compilazione e esposizione in classe di
una tesina su argomento concordato, o al ripasso a casa di alcune U.D. con conseguente test di verifica
strutturato, alla lettura di un libro ecc.
6)
La parte del
programma da recuperare dovrebbe essere
limitata o molto limitata ,ma didatticamente significativa, sembra illogico chiedere a uno studente di recuperare in pochi
giorni tutto il programma quando non è stato capace di farlo in un intero anno
scolastico.
7)
Prevedere un
calendario scolastico che tenga conto dei corsi di recupero e delle verifiche
delle situazioni debitorie, in pratica anticipare le attività scolastiche per
coloro che hanno un debito …..e svolgere dei corsi in maniera intensiva, a
scuola iniziata ,dare un margine di tempo ai debitori per
assimilare e approfondire gli argomenti trattati , e poi passare alla verifica
in un’unica soluzione, non due come attualmente.
8)
Definire il numero
minimo di studenti per attivare un corso ( orientativamente 5 / 6 ); altrimenti
utilizzare recuperi alternativi
9)
Nel caso che i
partecipanti al corso provengano da classi diverse o indirizzi diversi
assegnare il corso al docente che ha più allievi
10) Retribuire sia i docenti che svolgono i corsi sia i
docenti che scelgono forme di recupero alternative (comunque in base alla
certificazione dell’intervento didattico).
Referente
per le attività: Luciano Rovelli
ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITA’ SOCIALI
“ G.BRUNO” PERUGIA
INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI
INTEGRATI
ATTIVITA’ DIDATTICA DI
RECUPERO DEL DEBITO FORNATIVO RISCONTRATO NELL’ANNO ……/……
MODALITA’
DI ESECUZIONE IN ITINERE.
INDIRIZZO ……………………………………………………….CLASSE……………………………………….
DISCIPLINA INTERESSATA……………………………………………………………………………………….
1)
STUDENTE…………………………………………………………………………………………………………
MOTIVO CHE
HA GENERATO IL
DEBITO………………………………………………………………………
2)
STUDENTE…………………………………………………………………………………………………………
MOTIVO CHE
HA GENERATO IL DEBITO………………………………………………………………………
3)
STUDENTE…………………………………………………………………………………………………………
MOTIVO CHE
HA GENERATO IL
DEBITO………………………………………………………………………
PERIODI DEDICATI AL RECUPERO ARGOMENTO TRATTATO ORE
EXTRA-CURRIC
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GG / MM
/ AA |
ORE CURRIC. |
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TIPOLOGIA
E A RGOMENTO DELLA VERIFICA
DEI RISULTATI DELL’ATTIVITA’.
TIPOLOGIA……………………………………………………………………………………………………………….
ARGOMENTO..…………………………………………………………………………………………………………...
ESITO
STUDENTE
HA RECUPERATO NON HA RECUP. ASSENTE
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DATA ………………………..
IL DOCENTE …………………………………..