Allegato 2

Criteri per l’ effettuazione visite guidate, viaggi di istruzione e scambi culturali a.s. 2009/10

 

Riferimenti normativi:

C.M. n. 272/91

C.M. n. 291/92

D.lvo n. 111/95

C.M. n. 623/96

 

In base alla C.M. n. 291/92, si possono individuare 4 fondamentali tipologie di attività:

 

1.     Viaggi di integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, o di partecipazione a manifestazioni o concorsi.

2.     Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: sono finalizzate all’acquisizione di esperienze tecnico scientifiche di interesse per il settore coinvolto.

3.     Viaggi connessi ad attività sportive: comprendono viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia escursioni, campeggi, settimane bianche.

4.     Visite guidate: effettuate nell’arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico.

5.     Scambi culturali: attività che si svolgono previo accordo culturale con altri istituti in Italia o all’estero ed abbiano caratteri di reciprocità.

 

I viaggi di istruzione e scambi culturali sono parte integrante delle attività didattiche e fanno parte del POF e sono compresi, su proposta degli OO.CC., nel Programma Annuale elaborato dalla Giunta esecutiva entro i termini previsti dalla normativa vigente e adottato dal Consiglio di Istituto entro il 31 gennaio.

 

Le visite guidate della durata di una sola giornata possono essere al massimo sei in un anno.

Tutte le attività esigono una preventiva, adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico, per favorire il perseguimento degli obiettivi formativi.

 

Sarà individuato un direttore del viaggio che funga anche da  capo – comitiva, che lavorerà ai sensi dei criteri stabiliti dal  Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.

 

I viaggi sono approvati dai CC sulla base di un PROGETTO  elaborato dal docente che propone il viaggio ( DIRETTORE ) entro e non oltre il 20 novembre ( per viaggi da effettuarsi nel periodo febbraio – maggio ) ed entro maggio ( per viaggi da effettuarsi a ottobre/novembre).

 

I progetti presentati oltre i termini previsti NON saranno attivati.

 

Il PROGETTO, illustrato in relazione scritta, e approvato dal consiglio di classe, deve contenere:

 

·        Programma del viaggio

·        Scopi, finalità con riferimento alla valenza didattica – culturale e relazionale

·        Periodo di effettuazione

·        Nominativi docenti accompagnatori ( di norma 1 ogni 15 alunni ) e riserve: il capo – comitiva dovrà essere l’elaboratore della proposta ( direttore)

·        Tetto massimo di spesa per ogni partecipante: ai fini del contenimento del tetto di spesa il viaggio, prevedere soluzioni alternative per quanto attiene la durata, i servizi richiesti , e il tipo di mezzo di trasporto, considerando che le gratuità offerte dalla agenzia di viaggio saranno utilizzate per la copertura della parte dei docenti accompagnatori, comportando ciò una minore spesa per la scuola. 

·        Eventuali specifiche esigenze per i mezzi di trasporto ( es. presenza di alunni H )

·        Tipo di soggiorno ( es Trattamento mezza pensione )

 

Per i viaggi di più giorni la proposta progettuale è comunicata agli studenti e alle famiglie al fine di  verificare  la fattibilità dell’iniziativa e apportare eventuali modifiche prima dell’invio delle richieste di preventivo da parte della scuola ( il direttore può fare indagini di mercato ma la scuola deve indire la gara ai sensi della normativa vigente ).

Dopo la redazione del progetto DEFINITIVO,  la Scuola acquisisce i preventivi presso agenzie comprese nell’albo fornitori  e il C.I. delibera il Piano dei viaggi entro il 31 gennaio ( iniziative da effettuarsi a febbraio- maggio ) ed entro maggio ( iniziative entro ottobre/novembre ).

Il direttore del viaggio o scambio culturale dovrà redigere una RELAZIONE al termine dell’iniziativa.

 

Possono essere effettuate solo iniziative che prevedano la partecipazione dei 2/3 di ciascuna classe.

 

La partecipazione al viaggio della durata di più giorni sarà assicurata dal versamento dell’anticipo del 50% della quota individuale entro giugno, per le iniziative da effettuarsi a ottobre/novembre, e entro dicembre, per le iniziative da effettuarsi nel periodo febbraio/maggio; il saldo dovrà essere versato entro 2 settimane dalla effettuazione del viaggio.

 

Le spese sostenute dagli studenti aderenti alla iniziativa sono rimborsate nei casi previsti dal D.Lvo n. 111/95 ( es. annullamento del viaggio per causa di forza maggiore).

 

Nel caso di rinuncia il C.I. può stabilire il rimborso a condizione che:

·        La rinuncia sia comunicata non oltre 30 gg. dalla data di partenza o entro i termini stabiliti dalle condizioni della agenzia di viaggio

·        La rinuncia sia adeguatamente motivata

·        La scuola non abbia ancora assunto impegni definitivi con l’agenzia e il rimborso non comporti penali a carico della scuola stessa, né variazioni di costo a carico degli altri partecipanti

 

Eventuali richieste degli studenti per contributo della scuola alla spesa  saranno accolte solo subordinatamente alla disponibilità finanziaria della scuola e ai criteri definiti dal C.I., tenendo in considerazione il limite di reddito che non dovrà essere superiore a quello definito dalle tabelle diramate annualmente dal MIUR.

 

L’assenza da scuola per mancata partecipazione al viaggio di istruzione, scambio culturale, visita guidata, va giustificata.

 

Svolgimento e durata dei viaggi di istruzione:

·        1 giorno: classi prime

·        Fino a un massimo di 3 giorni: classi seconde

·        Fino a un massimo di 6 giorni per soggiorno sulla neve e campo scuola: classi terze

·        Fino a un massimo di 4 giorni: classi quarte

·        Fino a un massimo di 6 giorni: classi quinte

·        Per gli scambi culturali la durata è condizionata dagli accordi presi con le scuole estere partner, comunque fino a un massimo di 10 giorni.

 

Periodo di effettuazione:

·        Ottobre/novembre

·        Possibilmente prima, seconda o quarta settimana di marzo, in periodo non coincidente con i consigli di classe di metà pentamestre e con i colloqui generali del pentamestre

·        Ultima settimana di febbraio/ 1^ o seconda settimana di marzo per soggiorno sulla neve

·        Possibilmente primi 10 giorni di maggio per campo scuola

·        Sussiste il divieto di effettuazione dei viaggi nell’ultimo mese di scuola, salvo eventuali iniziative di carattere naturalistico/ambientale/sportivo

 

·        Il piano dei viaggi di istruzione dovrà essere approvato dal Collegio Docenti e poi dal Consiglio di istituto.

·        Nell’arco dell’a.s. può verificarsi la possibilità di effettuazione di un’uscita di un giorno non programmata preventivamente: in questo caso il Consiglio di istituto potrà delegare il dirigente scolastico ad autorizzare l’uscita se si riterrà che l’esperienza abbia una alta valenza didattica e a condizione che ci sia la partecipazione di almeno i 2/3 della classe.

·        Uscite trasversali, di tipo sportivo e di tipo professionalizzante, che coinvolgono gruppi di studenti di diverse classi, potranno essere realizzate SOLO sulla base del parere favorevole del Collegio Docenti  e sulla base di criteri predefiniti.

·        Per i viaggi di più giorni dovrà essere indetta una gara per l’acquisizione dei preventivi da parte di almeno tre agenzie turistiche, compresi  gli scambi culturali per quanto attiene l’uso del mezzo  di trasporto aereo.

·        Ogni docente potrà svolgere la funzione di docente accompagnatore per non più di 8 giorni feriali l’anno per il biennio e 12 giorni feriali l’anno per il triennio ( da tale limite sono esclusi gli scambi culturali ); si applicherà per quanto possibile un criterio di rotazione

·        Ai viaggi di istruzione non potranno partecipare parenti ed estranei alla scuola ma solo studenti della scuola e docenti accompagnatori.  I casi in cui la scuola può avvalersi della partecipazione di un genitore o un fratello maggiorenne o di un operatore, sono solo quelli relativi ad alunni portatori di handicap: in tal caso occorre la specifica delibera del consiglio di Istituto.