ITAS GIORDANO BRUNO

PERUGIA

ACCORDO  TRA  DIRIGENZA  E  R.S.U.

SULLE

RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUTO

Dirigenza ed RSU – che rappresentano rispettivamente gli interessi del sistema scuola (studenti, genitori, personale docente, amministrativo, tecnico, ausiliario, ecc.) e dei lavoratori della scuola - concordano che una organizzazione del lavoro che favorisce un clima di serenità, produttività, trasparenza, rispetto sia funzionale alla valorizzazione della scuola e dell’impegno dei suoi lavoratori.

            In questo spirito – che assume come punto di riferimento in particolare l’art.1 della Costituzione – stipulano il presente accordo e convengono sull’opportunità che al tavolo Dirigenza – RSU possano essere affrontati – nel rispetto dell’autonomia delle parti e dei compiti istituzionali di altri organismi – anche  temi non esplicitamente previsti dal CCNL.

Art. 1:              Composizione delle delegazioni

1.    La delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico e da altri soggetti  interni ed esterni alla scuola  designati dal Dirigente Scolastico

2.    La delegazione di parte sindacale è composta dai componenti della RSU e da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL; la delegazione sindacale  può farsi assistere da altri soggetti interni od esterni alla scuola.

3.     Per la sottoscrizione degli accordi il Dirigente Scolastico non potrà essere sostituito da un insegnante o da altro personale privo di qualifica dirigenziale.

Art. 2:              Campo di applicazione, decorrenza e durata

1.    La contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica verterà sulle materie previste dall’art.6, comma 3, del CCNL 26.05.99 e dall’art. 3, comma 2, del rinnovo contrattuale biennio 2000-2001 del 15.02.e potrà estendersi alle materie oggetto di informazione preventiva (successivi punti 4 e 6).(All. A)

2.    I contratti  e gli accordi firmati tra le parti non potranno contenere nessuna deroga rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti.

3.    Gli argomenti che interferiscono con le scelte del P.O.F. o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei Docenti, anche nelle sue articolazioni, dei Consigli di Classe e di indirizzo , non possono essere oggetto di trattative.

4.    Saranno oggetto di informazione preventiva alla RSU le materie di cui ai punti a), l) del comma 3 dell’art.6 CCNL 26.05.99 .( All. B)

5.    Saranno oggetto di informazione successiva le materie di cui al comma 4 dell’art.6 CCNL 26.05.99, successivamen­te modificato dall’art. 3, comma 4, del rinnovo contrattuale biennio 2000-2001 del 15.02.01.

6.    Il Dirigente Scolastico, su richiesta, fornisce informazioni su tutto quanto concerne la determina­zio­ne degli organici e l’organizzazione del personale docente ed ATA e quant’altro derivi dall’applicazione degli accordi decentrati nazionali, provinciali e d’istituto.

7.    Il Dirigente scolastico si impegna a comunicare alla RSU gli elementi attuativi dei contratti sottoscritti prima della loro esecuzione; la RSU può in quella sede evidenziare eventuali scostamenti  a livello di applicazione rispetto a quanto concordato.

8.    I contratti o gli accordi firmati tra le parti hanno valore per il tempo indicato nei contratti stessi ; permangono in vigore fino alla stipula del nuovo contratto corrispondente; in caso di stipula di contratto in corso di anno scolastico le parti concorderanno gli opportuni accorgimenti transitori, evitando ogni effetto retroattivo.

9.    Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipulazione del nuovo Contratto sulle relazioni sindacali, fatta comunque salva la possibilità di modifiche o integrazioni sia a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, sia su formale richiesta del D.S. o della maggioranza della RSU.

Art . 3:              Modalità di convocazione e pianificazione degli incontri

1.    Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola possono essere convocati di propria iniziativa dal Dirigente Scolastico o su richiesta dei componenti della RSU di norma almeno 5 giorni prima della convocazione. In caso di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fatte in tempi più stretti. Le parti possono inserire all’O.d.G.  i punti che ritengono opportuni.

2.    Data, orario, ordine del giorno degli incontri saranno concordati fra il Dirigente scolastico e la RSU di norma almeno 5 giorni prima. In situazione di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fatte in tempi più stretti, sempre comunque secondo accordi preventivamente assunti.

3.    Il Dirigente Scolastico provvede alla convocazione con atto scritto che deve indicare data e ora, tempi definiti di inizio e fine della riunione ed individuare con chiarezza le tematiche da trattare. Alle convocazioni deve essere allegato tutto il materiale che consenta un’ampia informazione preliminare.

4.    All’inizio di ciascun anno scolastico sarà concordato un calendario di massima degli incontri in cui saranno anche previsti incontri di verifica ordinaria delle relazioni sindacali con cadenza mensile.

5.    Gli incontri avvengono, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non fosse possibile, sarà comunque garantito ai componenti la RSU l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti limitazioni nella fruizione dei diritti e delle prerogative delle rappresentanze sindacali stesse.

Art. 4:              Validità delle decisioni

1.    Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte da

·    il Dirigente Scolastico

·    la maggioranza dei componenti la RSU

2.    Non possono essere posti termini perentori di scadenza entro i quali siglare o firmare l’accordo. E’ diritto di ciascun membro della RSU e del dirigente scolastico prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione.

3.    Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto i componenti la RSU, singolarmente o congiuntamente, se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l’assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l’ipotesi di accordo o per l’espletamento del referendum di cui all’ art. 8.

Le RSU porteranno al tavolo delle trattative le decisioni dell’assemblea approvate dalla maggioranza dei presenti.

4.    Di ogni seduta dovrà essere redatto e sottoscritto apposito verbale  contenente gli argomenti di discussione cura della delegazione R S U .

5.    Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede per il tramite della Segreteria – area personale -  all’affissione di copia integrale delle Intese siglate nelle bacheche sindacali della Istituzione scolastica, all’inserimento  nel sito web della scuola, alla consegna ai singoli lavoratori; al momento dell’assunzione in servizio di nuovi lavoratori per  trasferimento o per contratto a tempo determinato  il Dirigente scolastico provvede – sempre per il tramite della Segreteria area personale - alla consegna al personale interessato delle intese attive.

Art. 5:              Diritto di Affissione

1.    Saranno predisposte dall’Amministrazione due bacheche sindacali, una per la RSU interna e l’altra per le OO.SS., per ogni plesso o sede staccata dell’istituzione scolastica.

2.    In tali spazi i componenti della RSU. e le OO.SS. che lo desiderino possono affiggere, senza preventivo visto del D.S., pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, assumendosi le relative eventuali responsabilità.

3.    Il materiale inviato per l’affissione dalle OO.SS., tramite posta, fax o via telematica sarà consegnato al rappresentante interno o, in mancanza di questo, sarà affisso all’albo sindacale a cura dell’Amministrazione.

4.    Ad ogni O.S. che ne faccia richiesta sarà altresì data la possibilità di far giungere materiale al proprio delegato sindacale via e-mail.

5.    RSU e rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL hanno altresì diritto di inserire nell’apposito spazio del sito web della scuola pubblicazioni, testi, comunicati ecc. senza preventivo visto del D.S. assumendosi le relative responsabilità

Art. 6:              Diritto di informazione e di accesso agli atti

1.    Sarà consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola che devono essere affissi all’albo che siano significativi  in relazione alle competenze  RSU (in particolare organici, graduatorie, delibere del Consiglio d’Istituto).

2.    I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell’Istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva.

3.    La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente. Assume forma scritta in seguito ad espressa richiesta  del dirigente scolastico.

4.    Il rilascio di tali atti avviene, di norma, al momento della richiesta e comunque entro 3 giorni  senza oneri per la RSU.

5.    In caso di argomenti urgenti le comunicazioni delle RSU vengono, a richiesta, distribuite in visione a tutto il personale a cura dell’ Istituzione scolastica.

6.     I componenti della RSU hanno diritto, senza oneri e senza per questo incidere sullo svolgimento delle attività scolastiche, all’uso di telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso Internet, e di quant’altro sia necessario all’espletamento del loro mandato.

7.    I diritti  previsti dai precedenti punti 1-6 si estendono a tutti i delegati sindacali interni.

8.    Per quanto non previsto  dai commi precedenti si fa riferimento  ai diritti di informazione  previsti dai Contratti collettivi  nazionali  e decentrati e dalla normativa vigente.

Art. 7:              Diritto di Assemblea

1.    I componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l’orario di lavoro di durata massima di tre ore e fuori orario di lavoro (senza limite di durata), che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dall’art. 13 del CCNL-Scuola 1995.

2.    Le assemblee possono essere richieste:

Ø   dalla RSU (in questo caso è necessaria la richiesta della maggioranza dei componenti);

Ø   dalle strutture provinciali delle OO.SS. di categoria;

Ø   le RSU sono obbligate ad indire un’assemblea su richiesta di 1/3 dei lavoratori della categoria (ATA o Docenti) interessata.

3.    La convocazione, la durata, l’ordine del giorno (che deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro) e l’eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 5 giorni prima al capo d’istituto. Per le assemblee fuori dall’orario di lezione, il preavviso è ridotto a 3 giorni.

4.    In casi di urgenza, previo accordo con il Dirigente Scolastico, la convocazione può essere fatta in tempi più ristretti, fatti salvi i limiti imposti dall’obbligo di vigilanza dei minori.

5.    La comunicazione, relativa all’indizione dell’assemblea, deve essere affissa all’albo dell’istituzione scolastica e della succursale nella stessa giornata in cui perviene

6.    Se possibile, contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea e comunque entro le ore 10.00 del giorno successivo, il Dirigente Scolastico provvederà ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti  per consentire la partecipazione.

7.    La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

8.    Il personale con rapporto di lavoro indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico, comprensivo di eventuali spostamenti. A tale fine la durata dell’ora è da considerare di 60 minuti, indipendentemente dalla durata della unità di lezione.

9.    Esclusivamente in caso di partecipazione all’assemblea di tutti i collaboratori scolastici in servizio nella scuola,  verranno comandate  in servizio  le unità di personale ausiliario necessarie  per garantire il minimo di servizio per la vigilanza. In tal caso, il D.S.G.A. sceglierà il nominativo tramite un sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico e quindi escludendo  il personale sorteggiato dai successivi sorteggi. Il numero di tali unità è almeno 3  per la sede centrale e 1 per la sede staccata.

10.  Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio.

11.  Non possono essere convocate assemblee dei docenti in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali, degli esami, delle valutazioni infraquadrimestrali, del ricevimento pomeridiano dei genitori

Art. 8   Referendum

1.   Su atti di natura sindacale interna, prima della firma degli accordi, è possibile lo svolgimento di un referendum interno tra i lavoratori della categoria interessata dal citato atto.

2.      Il referendum può essere indetto dalla maggioranza della RSU ovvero da 1/3 dei lavoratori interessati (personale ATA e docente, anche separatamente) all’atto di cui al comma precedente.

3.      Hanno diritto ad esprimere il loro voto tutti i lavoratori delle categorie interessate in servizio presso l’ITAS  che hanno diritto ad esercitare l’elettorato attivo per la RSU.

4.      L’organizzazione del referendum  in tutti i suoi aspetti è di esclusiva competenza dei promotori. A tal fine – in caso di referendum promosso direttamente dai lavoratori – la responsabilità è dei primi tre firmatari. Il  referendum può svolgersi in un arco da 1 a 3 giorni per un numero complessivo di ore 6 antimeridiane di  apertura del seggio.

5.      Il referendum è convocato con comunicazione scritta affissa all’Albo e  consegnata al D.S. tra 10 e 5 giorni prima del suo svolgimento.

6.      Entro i due giorni successivi all’affissione all’Albo, RSU e delegati sindacali interni possono nominare delegati di seggio senza oneri per l’Amministrazione.

7.      I risultati del referendum sono pubblicati all’Albo e comunicati al D.S. entro  il giorno successivo alla chiusura del seggio.

8.      L’ITAS mette a disposizione per il referendum un apposito locale, il materiale cartaceo , la disponibilità  di  3 unità di  personale designate dai promotori  per il seggio fino a 22 ore per unità  per referendum.

9.      Per ogni categoria di lavoratori non sono possibili più  di  3 referendum in un anno né più di 1 referendum nell’arco di 30 giorni.

10.  Non si possono svolgere referendum nei periodi di svolgimento degli scrutini intermedi e finali, delle valutazioni infraquadrimestrali, nei giorni di ricevimento pomeridiano dei genitori, nei primi 30 e negli ultimi 30 giorni di lezione.

11.  Il referendum non è vincolante per l’Amministrazione.

Art. 9:              Diritto ai Locali

1.    Il Dirigente Scolastico, ove la RSU ne faccia richiesta, ed in assenza di impedimenti oggettivi, pone a disposizione, nell’ambito della struttura, un locale idoneo per le riunioni da tenersi in orario di servizio e/o al di fuori di questo. In mancanza di un locale adibito ad uso esclusivo della RSU, il Dirigente scolastico. pone a disposizione della RSU   per consentire l’esercizio della sua attività le attrezzature  necessarie (archivio, armadietto, ………. ecc.).

Art. 10: Diritto ai Permessi Retribuiti

1.    Il contingente   di permessi di spettanza della RSU  è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito, ed è determinato congiuntamente da Dirigente Scolastico ed RSU  ad inizio di ogni anno scolastico. Nell’a.s. in cui è previsto il rinnovo delle RSU il contingente è definito in proporzione ai periodi prima e dopo il rinnovo.

2.    I componenti delle RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.

3.    I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati.

4.    Della fruizione del permesso sindacale va dato al Dirigente Scolastico un preavviso di almeno tre giorni, salvo situazioni di comprovata urgenza. In caso di preavviso inferiore a 3 giorni,  il  permesso può essere  negato.

5.    La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta alla RSU.

Le parti si impegnano in caso di eventuali conflitti a portare gli stessi prima di altre  eventuali iniziative al tavolo Dirigenza-RSU al fine di una loro risoluzione o di un loro raffreddamento; si impegnano altresì a non assumere iniziative unilaterali su materie di contrattazione  prima di aver adito il tavolo.

Perugia, 15 gennaio 2003

Il Dirigente scolastico                                               La Rappresentanza sindacale unitaria

        Stella Alberto                                                   De Felice Ciro

                                                                                Marini Antonio Cesare

                                                                                 Rovelli Luciano

Allegato A

La contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica verterà sulle seguenti materie previste dall’art.6, c   omma 3, del CCNL 26.05.99 e dall’art. 3, comma 2, del rinnovo contrattuale biennio 2000-2001 del 15.02.01:

  1. modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa (P.O.F.);
  2. utilizzazione dei servizi sociali;
  3. modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
  4. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  5. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
  6. modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto;
  7. criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
  8. la misura dei compensi al personale docente e educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;
  9. la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
  10. la misura dei compensi da corrispondere al personale docente e educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.

Allegato B

1. E’ oggetto di informazione successiva - art. 3, comma 3 contratto 2000-2001 del 15.2.2001 – la seguente materia:

a.    nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b.    criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni;

c.    verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

Riferimenti normativi:

1.      L.300/70

2.      D.Lgs. 29/93

3.      D.Lgs.297/94

4.      D.Lgs.396/97

5.      D.Lgs.80/98

6.      CCNQ 07/08/98 per la Costituzione delle RSU

7.      CCNQ 07/08/98 sulle Libertà e prerogative sindacali

8.      CCNQ 27/01/1999

9.      CCNL. Scuola 04/08/95

10.  CCNL scuola 26/05/99

11.  CCNI 03/08/99

12.  CCDP Roma 14/7/97 sui Diritti e le Relazioni sindacali

2.  La contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica verterà sulle seguenti materie previste dall’art.6, comma 3, del CCNL 26.05.99 e dall’art. 3, comma 2, del rinnovo contrattuale biennio 2000-2001 del 15.02.01:

a.    modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa (P.O.F.);

b.    utilizzazione dei servizi sociali;

c.    modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;

d.    attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

e.    criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;

f.      modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto;

g.    criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;

h.    la misura dei compensi al personale docente e educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;

i.      la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;

j.      la misura dei compensi da corrispondere al personale docente e educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.

3.  E’ oggetto di informazione successiva - art. 3, comma 3 contratto 2000-2001 del 15.2.2001 – la seguente materia:

a.    nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b.    criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni;

c.     verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.